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Cedolare secca affitti: aliquota ridotta al 10% prorogata al 2018 e 2019
Con la legge L.205/2017, Legge di bilancio 2018, l’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) dell'imposta sostitutiva sui redditi delle locazioni abitative c.d. “cedolare secca”, nei casi in cui tale aliquota ridotta può essere applicata, è stata prorogata ulteriormente per il 2018 e il 2019.
 
Di seguito si riportano i casi di applicabilità:
  • ai sensi dell’art. 9 del D.L. 47/2014 c. 1, per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla Delibera CIPE 87/2003, siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in base all’art. 2 della L. 431/1998 c. 3;
  • ai sensi dell’art. 9 del D.L. 47/2014 c. 2-bis ai contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.05.14 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
  • secondo quanto indicato dalla Circolare 07.04.17, n. 8/E dell’Agenzia delle entrate (paragrafo 1.1), ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi, in base all’art. 5 della L. 431/1998, c. 1), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni.