Salute e sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., conosciuto anche come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, col fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Tale valutazione è contenuta nel Documento Valutazione Rischi (D.V.R.).
Nella società tra professionisti i soci sono equiparati ai lavoratori, pertanto la Società si è dotata di un D.V.R., ha nominato un R.S.P.P. e si impegna a rispettare tutti gli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (gestione emergenze, formazione, D.P.I., ecc).
Assicurazione
L’obbligo della stipula dell’assicurazione R.C. professionale per i Geometri è in vigore dal 15 agosto 2014, in applicazione di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 sulla riforma delle professioni.
Secondo il D.P.R. il professionista ha quindi l’obbligo di rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
L’art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) definisce tra gli obblighi del committente dei lavori la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Tale verifica comprende, tra l’altro, anche la verifica della validità del D.U.R.C.
L’obbligo di richiesta del D.U.R.C. vale quindi anche per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o, ad altro procedimento edilizio, prima dell'inizio dei lavori. Per tali lavori la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il D.U.R.C. (concessione, permesso di costruire e/o DIA, ecc.).
Inoltre il committente è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08.
E’ quindi nel proprio esclusivo interesse che il committente dei lavori verifichi preventivamente all’assegnazione dei lavori la regolarità e la validità del DURC, richiedendone una copia direttamente all’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo.
Chi è il Direttore dei Lavori e chi lo nomina?
Il Direttore dei Lavori (D.L.) è la figura professionale nominata dal Committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
Quali sono i compiti del Direttore dei Lavori?
Compito principale del D.L. è di tutelare gli interessi della Committenza nei confronti dell'impresa e di terzi, controllando la buona riuscita delle opere in tutte le fasi dell’esecuzione.
Per esempio, se in cantiere viene commesso un abuso edilizio o lavorazioni che possono minare la stabilità stessa della costruzione, il D.L. deve segnalarlo alla Committenza e alla pubblica amministrazione con la sospensione immediata delle lavorazioni. In caso contrario il D.L. diventa complice e passibile di denuncia.
Quali sono le responsabilità del Direttore dei Lavori?
Il controllo della buona esecuzione dell’opera è attuato sulla base della “diligenza” del D.L., ovvero l’esercizio di particolari e peculiari competenze tecniche che presuppongono un’applicazione di risorse intellettive e operative, da parte del D.L., commisurate all’opera da eseguire.
Quindi non soltanto l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte ma anche l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti includendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell’opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili.
In sintesi, il suddetto obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il D.L. deve svolgere e che riguardano:
La direzione dei lavori può non comprendere la gestione della sicurezza nel cantiere, per la quale i responsabili in tal caso sono, ciascuno per la parte ad essi riguardante: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione.
Nei lavori pubblici e privati il coordinatore per l'esecuzione può essere lo stesso D.L. se in possesso dei requisiti richiesti (D.Lgs. 81/2008) per lo svolgimento di tale incarico. Nel caso in cui il D.L. non possegga tali requisiti deve essere nominato dal committente o dal responsabile dei lavori un direttore operativo che svolga le mansioni di coordinatore per la sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08, all’art.88, prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV a tutti i cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile qui di seguito elencati:
Chi sono gli attori coinvolti nel processo ?
Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. In fase di progettazione ha l’obbligo di osservare i principi generali di tutela. Ha inoltre l’obbligo, ove applicabile, di nominare i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera e di comunicarli a tutti i coinvolti nell’esecuzione dei lavori e di indicarli nel cartello di cantiere. Ha inoltre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
Responsabile dei lavori: è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti.
Coordinatore per la progettazione (C.S.P.): è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo tecnico. Vige l’obbligo di nomina del CSP solo nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.): è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che esercita delicate funzioni di coordinamento, di promozione della sicurezza, di vigilanza continua, di sospensione e di comunicazione. Vige l’obbligo di nomina del CSE solo nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Lavoratore autonomo: è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E’ tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dal CSE.
Impresa (datori di lavoro, dirigenti e preposti): è l’impresa esecutrice dell’opera. Accetta il PSC e redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS). E’ tenuta ad osservare le misure generali di tutela e quelle specifiche per quanto riguarda l’ordine, l’ubicazione dei posti di lavoro, la movimentazione dei materiali, le manutenzioni, i controlli e la cooperazione all’interno del cantiere.
Quali documenti devono essere redatti ?
Notifica preliminare: è il documento che il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, all’azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro al fine di consentire agli organi di vigilanza un controllo preventivo del cantiere. Tale obbligo vige nei cantieri nei quali è prevista la presenza contemporanea di più imprese o in quelli in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro è superiore a duecento uomini-giorno.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): è il documento che deve essere redatto quando risulta necessario coordinare attività svolte da più imprese che operano all’interno dello stesso cantiere al fine di evitare eventuali interferenze durante lo svolgimento dei lavori. E’ redatto prima della richiesta di presentazione delle offerte e deve contenere una relazione tecnica e le prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di realizzazione dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel PSC devono essere stimati anche i costi della sicurezza. Il PSC è parte integrante del Contratto di Appalto. Il PSC deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate e presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Piano operativo di sicurezza (POS): è sempre obbligatorio all’interno di un cantiere, anche in caso di unica impresa esecutrice dei lavori, in quanto è sostanzialmente il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro dell’impresa con riferimento al singolo cantiere.
Sanzioni
L’art. 157 e ss. definiscono un articolato sistema sanzionatorio di carattere penale e amministrativo a carico dei diversi soggetti coinvolti nel processo di cantiere. Le sanzioni prevedono pene quali l’arresto anche fino a otto mesi e ammende amministrative anche fino a 8.000 Euro.
Il Decreto Legislativo 81/08, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, definisce gli obblighi in capo ai titolari di aziende che impiegano lavoratori.
I suddetti obblighi comprendono: la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) della propria attività, la nomina dell’RSPP e del medico competente, visite mediche, informazione e formazione, condizioni igieniche dei locali, uso di attrezzature conformi, protezione da sostanze pericolose, ecc.
Per le aziende fino a 10 lavoratori l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi può essere assolto sulla base delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Cosa si intende per "Lavoratori" ?
Sono persone impiegate dalla azienda che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono una attività lavorativa nei locali dell’impresa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Nella categoria di lavoratore sono quindi compresi anche:
Cosa è il DVR ?
Il DVR è il Documento Valutazione Rischi.
Contiene la valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è la valutazione dei rischi.
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Chi è il RSPP ?
Il RSPP è il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione.
L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)
La certificazione energetica di un immobile nasce con il D.Lgs.192/2005, ma il Decreto Legge 63/2013 ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
L’A.P.E. rappresenta la targa energetica che riassume le caratteristiche energetiche di un immobile. Questo certificato permette di conoscere in modo immediato quelle che sono le informazioni energetiche (consumi) di un immobile.
L'A.P.E. va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario.
L’A.P.E. è obbligatorio nei seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
- In caso di vendita di un edificio o di una unità immobiliare.
- In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione.
- In caso di pubblicazione di un annuncio immobiliare, vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno)
In caso di mancato rispetto di tali obblighi, oltre che alla nullità del contratto, sono previste le seguenti sanzioni:
A chi chiedere la redazione di un APE ?
Possono redigere un APE solo i "soggetti accreditati" chiamati certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali.
I nostri tecnici sono in possesso di tutti i requisiti formativi e degli accreditamenti necessari.
Come viene redatto l’APE ?
Viene effettuata una diagnosi energetica dell'immobile, analizzati i consumi, le dispersioni, i materiali costruttivi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il certificatore compila il documento.
Che prezzo devo pagare per un APE ?
In Internet esistono vari siti che offrono APE a prezzi irrisori (30 / 40 Euro). Tale pratica è stata denunciata già da tempo, rispetto al codice deontologico.
Tali prassi scorrette infatti vanno a minare la veridicità dei dati e quindi anche la tutela dei cittadini a ricevere informazioni corrette.
Il proprietario di un immobile che abbia la necessità di un APE deve valutare bene la professionalità del tecnico a cui commissiona il lavoro. E soprattutto deve sapere che un buon lavoro richiede un sopralluogo in campo e una attenta elaborazione dei dati.
Tutto questo non può valere 40 Euro !
In Italia i prezzi medi di un APE variano da zona a zona, ma non sono assolutamente inferiori ai 300/400 euro. Ovviamente il prezzo dipende anche dalla complessità tecnica dell’immobile (presenza di scale, mansarda, ecc) che rendono oneroso il rilievo in campo.
Se ha necessità di redigere un APE in zona, non esiti a contattarci per un preventivo.
Rischi attinenti alla redazione di un APE non corretto
Le sanzioni che riguardano la redazione di APE non corretti variano da Regione a Regione.
La Lombardia ha previsto sanzioni abbastanza pesanti. Il certificatore che redige l’APE in modo non conforme alle modalità individuate dalla D.G.R .VIII/5018 e s.m.i., incorre nella sanzione amministrativa che va da € 500 a € 2.000. Anche in questo caso, se la certificazione energetica comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino a un massimo di € 10.000. In ogni caso, l’APE redatto in modo non conforme è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto sanzionato, per ottenere nuovamente l’accreditamento, dovrà dimostrare di aver superato con esame finale un idoneo corso di formazione.
Impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere | Tutte le utente condominiali |
Utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw | |
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Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere | impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione |
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione | Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora |
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo | Distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio |
Impianti di protezione antincendio | Se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |