L’Agenzia delle Entrate lo scorso 19/12/2017 con risoluzione 154/E ha fornito
chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un immobile da accorpare ad altri due già posseduti e a cui risulta essere contiguo. E’ intenzione inoltre procedere alla successiva unificazione, anche catastale, delle tre abitazioni in un’unica unità immobiliare.
Il dubbio sorge in quanto con la circolare del 12 agosto 2005, n. 38, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che
è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni per l'acquisto di un alloggio contiguo a quello preposseduto e già oggetto di acquisto agevolato, a condizione che le
due unità vengano fuse in una sola. La circolare trattava quindi di due unità e non di tre.
L’Agenzia delle Entrate, in considerazione dei principi già affermati in precedenza, ritiene che le agevolazioni ‘prima casa’ debbano essere riconosciute anche nel caso rappresentato nell’istanza di interpello riguardante l’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano.
In conclusione, quindi, L’Agenzia ritiene che si possa fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto del nuovo immobile,
a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione conservi le caratteristiche “non di lusso” (non deve rientrare nelle categorie A/1, A/8 o A/9).
Nel seguito il link all’interpello oggetto dell’articolo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+154+del+19+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+154+del+19122017.pdf