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Nuove modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento N. PROT. 165110/2017 del 28 agosto 2017 ha sostituito il provvedimento dell’8 giugno 2017, in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
  1. dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  2. di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
  3. di istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante:
  • nella misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L’amministratore del condominio, pena l’inefficacia della cessione del credito.:
  1. comunica annualmente all’Agenzia delle entrate la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  2. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione.