La Corte di Cassazione con Sentenza 16644 del 10 marzo 2017 sancisce che il costruttore non può non essere a conoscenza di difformità costruttive rispetto al progetto aventi ricadute sulla classe energetica, soprattutto se tali difformità comportano una evidente riduzione dei costi.
Il caso trattava la vendita di un immobile con caratteristiche relative alla classe energetica diverse da quelle dichiarate nell’APE.
Nel ricorso in Corte di Cassazione si sono portate le seguenti motivazioni:
- vizio di motivazione: l'imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all'imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto.
- vizio di legge: avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell'alloggio.
Il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.
Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto, escludere l'elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell'affidamento che l'imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica.
Ricordiamo nel seguito le sanzioni amministrative correlate al rilascio dell’APE:
- Il mancato rispetto da parte del Tecnico nella redazione dell’APE dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
- Il costruttore o il proprietario che non dotano di APE gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. Stessa sanzione è applicata al proprietario che nel caso di vendita non dota l’immobile di APE.
- Il proprietario che in caso di nuovo contratto di locazione non dota l’immobile di APE è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
- In caso di vendita o locazione la sanzione per il proprietario che non rispetta l'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- Il direttore dei lavori che non presenta in comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.