Sul Portale Agenti Fisici (PAF) è stata pubblicata una linea guida che fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione.
L’adozione delle misure di prevenzione indicate nel documento non costituisce un obbligo per le imprese che possono adottare diversi criteri per la valutazione del rischio ed altre misure di prevenzione purché di pari efficacia. La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.
Nell’introduzione gli autori sottolineano che i fattori climatici e la salute umana sono strettamente interconnessi attraverso vari e complessi meccanismi e che i cambiamenti climatici che stanno interessando anche l’Italia, negli ultimi anni hanno portato ad un aumento sensibile delle temperature estive.
Esiste dunque la necessità di pianificare e predisporre adeguate linee di azione per la prevenzione e il contenimento dei danni alla salute, ponendo una particolare attenzione agli individui più a rischio.
La normativa specifica (d.lgs 81/08), pur non trattando in maniera specifica tale rischio, prevede comunque degli obblighi a carico delle imprese ed in particolare del datore di lavoro.
La normativa di tutela (d.lgs. 81/08), con il titolo IV tratta specificamente i cantieri temporanei o mobili, con obblighi a carico dei coordinatori sia in fase di progettazione che di esecuzione, anche per quello che riguarda le possibili condizioni meteoclimatiche avverse come è il caso delle ondate di calore.
In rapporto agli obblighi sopra riportati, in caso di lavorazioni da svolgere in periodi durante i quali sia genericamente prevedibile la possibilità di ondate di calore (tarda primavera - estate), il CSP dovrà prevedere e valutare la gestione di tale rischio riportando le misure organizzativa nel PSC ed il CSE dovrà verificare la applicazione di tali misure da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, la presenza delle stesse misure nel POS (per gli aspetti specifici), provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un "pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori.