Con sentenza del 25 luglio 2016 n. 3319, il Consiglio di Stato chiarisce quando decorre il termine per fare ricorso contro un permesso di costruire rilasciato a terzi. In particolare chiarisce se si deve tenere conto della data di inizio lavori o di quella di termine dei lavori o il momento in cui si prende visione degli atti del progetto.
Nel caso esaminato un vicino ha impugnato il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile per civile abitazione lamentando un eccesso di cubatura rispetto a quella definita. Va evidenziato che il vicino, tramite un tecnico di fiducia, aveva avuto accesso agli atti e aveva preso visione del permesso di costruire e relativo progetto.
Il TAR di Napoli ha stabilito che la data da cui è possibile fare ricorso è la data in cui l’avanzamento dei lavori fa capire con certezza le caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità rispetto al permesso di costruire o alle norme urbanistiche. In alternativa decorre dalla data di completamento dell’opera.
La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 luglio 2016 n. 3319, ribalta l'esito del giudizio: “il termine iniziale a partire dal quale scatta il computo dei giorni per proporre il ricorso deve essere fissato in funzione dell’oggetto della contestazione”.
Quindi, nel caso in cui si voglia impugnare il permesso di costruire sulla base dell’ipotesi che nessuna opera poteva essere costruita sull’area, il termine iniziale decorre dalla data di inizio dei lavori.
Invece se venisse contestata ad esempio la violazione delle distanze o la consistenza dell’opera, il termine per il ricorso decorre dalla data di completamento dei lavori o dal momento in cui la realizzazione dell’opera permette di capire l’esatta cubatura e altri specifici particolari. In alternativa, il ricorso potrebbe essere presentato quando l'opera ha assunto un grado di avanzamento tale da rendere percepibile al terzo l'esatta dimensione, consistenza, finalità dell’opera.
Secondo la giurisprudenza, il termine inizia a decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento, che coincide col completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata. Il Consiglio di Stato, con la presente sentenza, ritiene che il vicino abbia raggiunto una sufficiente conoscenza della situazione quando, attraverso un tecnico di propria fiducia, ha esercitato il diritto di accesso agli atti “prendendo visione” della pratica edilizia.
Concludendo, qualora la parte abbia preso visione degli elaborati di progetto allegati al permesso di costruire, la conoscenza dell'avanzamento dell'opera diventa del tutto irrilevante in quanto la parte viene messa nella condizione di venire a conoscenza delle caratteristiche del manufatto prima ancora che esso venga realizzato. In tale ipotesi il termine per impugnare il titolo edilizio decorre dal momento in cui si è venuti a conoscenza dei dati progettuali anche se tale termine è precedente alla materiale esecuzione dell'opera.