L’Agenzia delle Entrate lo scorso 24 marzo 2017, ha pubblicato la Circolare n.3/E di chiarimento sulla procedura di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Va premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva emanato due provvedimenti, il 04/03/2014 e il 2/08/2016, con i quali ha attivato il servizio di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, rispettivamente per le persone fisiche e per le persone non fisiche, definendone le modalità
Considerato la rilevanza dei servizi forniti, ha stabilito di dover fornire chiarimenti sulle modalità di consultazione delle suddette banche dati, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari tenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi la modalità di accesso alle banche dati prevede l’esenzione al pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le consultazioni catastali (visure) e per quelle ipotecarie (ispezioni). Tali esenzioni sono previste esclusivamente per le cosiddette “consultazioni personali”, ovvero le richieste effettuate in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Sono previste due tipologie di accesso: telematico e presso i Servizi Catastali.
L’accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche sia per società ed enti, purchè in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline.
Per quanto riguarda l’accesso presso gli uffici, la richiesta di consultazione “personale” dovrà essere corredata da un documento di identità valido al fine di consentire agli uffici le necessarie verifiche in ordine alla spettanza dell’esenzione.
Si evidenzia che non saranno consultabili in esenzione da tributi: i sequestri e i pignoramenti trascritti a favore del richiedente, in quanto trattasi di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono parimenti escluse anche le ispezioni relative a trascrizioni di domande giudiziali eseguite a favore del richiedente per il medesimo motivo. Sono infine escluse le ispezioni su ipoteche iscritte a favore del richiedente, mentre potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte a suo carico (ad esempio su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).