Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 l’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo che stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali.
Il regolamento edilizio si articola in due parti:
La prima parte sono i “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” in cui è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia valida in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
La seconda parte sono le “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” in cui è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale.
In particolare nella prima parte sono richiamate le definizioni uniformi dei parametri urbanistici edilizi (Allegato A) e la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente (Allegato B).
Nella seconda parte dei regolamenti edilizi sono definite le norme regolamentari comunali riferite all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari rispetto alla normativa contenuta nella prima parte del regolamento edilizio.
I Comuni dovranno rispettare dei principi generali quali ad esempio la semplificazione, l’incremento della sostenibilità ambientale ed energetica, il superamento delle barriere architettoniche, garantire il diritto di accesso alle informazioni.
Vengono inoltre definite in termini quantitativi, ovvero mediante indicazione numerica di livelli prestazionali da rispettare, le prestazioni da raggiungere.
Le disposizioni regolamentari di competenza del Comune saranno ordinate secondo un indice determinato nell’allegato 1.
I comuni dovranno pubblicare la disciplina generale dell’attività edilizia attraverso appositi link sui loro siti.
Tempi di recepimento
Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell’intesa, le regioni dovranno recepire lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi.
Entro il termine stabilito dalla regioni e comunque non oltre centottanta giorni i comuni adegueranno i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.