La Dichiarazione di Conformità è un documento di fondamentale importanza a tutela del committente ma che, molto spesso, non viene richiesto o è redatto in modo impreciso ed incompleto. La "conformità" infatti descrive come è stato realizzato l'impianto e secondo quali norme tecniche.
In origine era la legge 46/90, successivamente evolutasi nel Decreto Ministeriale 37/2008, e disciplina le attività di installazione degli impianti negli edifici.
Gli impianti sono classificati in:
- Impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione;
- Impianti idrici e sanitari;
- Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
- Impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- Impianti di protezione antincendio.
I suddetti impianti possono essere realizzati esclusivamente da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti tecnico professionali come dichiarato nel certificato a loro rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato o dalle camere di commercio.
Progettazione degli impianti
Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:
Impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere |
Tutte le utente condominiali |
Utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw |
Utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq |
Utenze commerciali, industriali, terziario alimentate a tensione superiore a 1000 V |
Utenze commerciali, industriali, terziario alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw |
Utenze commerciali, industriali, terziario aventi superficie maggiore di 200 mq |
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere |
impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione |
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione |
Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora |
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo |
Distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio |
Impianti di protezione antincendio |
Se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |
I progetti devono essere redatti secondo la regola dell’arte, ovvero secondo la normativa vigente e le indicazioni fornite da norme UNI, CEI o di altri Enti di Normazione e devono contenere almeno:
- gli schemi dell’impianto;
- i disegni planimetrici;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nel rispetto della specifica normativa vigente (ad esempio per i luoghi a maggiore rischio di incendio);
Nel caso in cui il progetto variasse in corso d’opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.
Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico dell’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto:
- Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti in edifici per cui esiste già il certificato di agibilità, completo di dichiarazione di conformità o collaudo degli impianti installati.
- Contestualmente al progetto edilizio, in caso di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti le cui opere sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività.
Dichiarazione di conformità e Dichiarazione di rispondenza
I lavori di realizzazione ed installazione degli impianti devono essere eseguiti alla regola d’arte, ovvero secondo la normativa vigente e le indicazioni fornite da norme UNI, CEI o da altri Enti di Normazione.
Al termine dei lavori, eseguite le verifiche e i collaudi previsti dalla normativa vigente, l’impresa installatrice rilascia al committente dei lavori la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a cui allega:
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
- il progetto.
La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici che all’atto della dichiarazione di inizio attività hanno segnalato la volontà di esercitare l’attività e dichiarato il possesso dei requisiti-tecnico professionali.
Solo per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (ovvero il 27 marzo 2008), qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, è possibile la redazione di una Dichiarazione di rispondenza rilasciata:
- da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità ed in seguito di sopralluogo ed accertamenti, oppure
- per gli impianti non soggetti a progetto, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dalle autorità competenti solo a seguito dell’acquisizione della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto.
Obblighi del committente o del proprietario
Il committente ha l’obbligo:
- di affidare i lavori ad imprese abilitate;
- entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura gas, energia elettrica, acqua, di consegnare al distributore locale copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza, pena la sospensione della fornitura.
Sanzioni
In caso di mancata redazione della dichiarazione di conformità o di mancata applicazione delle prescrizioni di legge sono applicate sanzioni amministrative che possono arrivare anche a 10.000 Euro.
La reiterazione delle violazioni può anche comportare la sospensione temporanea dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo provinciale delle imprese artigiane.