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APE: obblighi nei contratti immobiliari
L'APE, o Attestato di Prestazione Energetica, è il documento che permette al proprietario, acquirente e/o locatario dell'immobile di essere informato sulla prestazione energetica ed sul grado di efficienza energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica deve contenere tutti i dati che consentano di valutare e confrontare edifici diversi e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica.

Al fine di permettere tale confronto, l'APE attribuisce a ciascun edificio una “classe energetica”. Tale classificazione va dalla classe A+ che individua gli immobili a maggior efficienza energetica alla classe G che individua gli immobili che hanno una efficienza energetica più bassa.

Presupposto che tutti gli edifici che comportino un “consumo energetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumo energetico sia inesistente o del tutto irrilevante) debbono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica e stabilito che l’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono, si possono distinguere due diversi presupposti per cui può sorgere l'obbligo di dotazione dell'APE:
  • presupposto di carattere oggettivo (legato a specifiche caratteristiche degli edifici inerenti l’epoca di costruzione o ristrutturazione, la natura “pubblica” del soggetto proprietario o detentore dell’immobile, ecc.)
  • presupposto di carattere contrattuale.
Approfondiamo ora il presupposto di carattere contrattuale.
L'obbligo di dotazione di APE sorge per i seguenti atti:
  • la compravendita;
  • gli atti di trasferimento a titolo oneroso;
  • i nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità immobiliari.
Quindi per qualsiasi edificio esistente e che comporti un consumo energetico, nel caso in cui sia trasferito oppure in caso di un nuovo contratto di locazione, il proprietario deve fornire l'APE.

Nel caso della locazione si intende che la dotazione dell'APE va fatta in caso di nuova locazione (quindi non per i contratti in essere).

E' ormai noto che gli annunci di vendita immobiliare devono riportare l'indice di prestazione energetica, ma anche in caso di locazione il proprietario dell'immobile ha i seguenti obblighi:
  • deve riportare negli annunci commerciali l'indice di prestazione energetica (giornali, internet ecc);
  • deve mettere a disposizione l'APE al nuovo locatario sin dall'avvio delle trattative e deve consegnarlo al momento della stipula del contratto.
L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornato in occasione di interventi di ristrutturazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o unità immobiliare. All'APE deve essere allegato il libretto d'impianto.

Il mancato rispetto degli obblighi di dotazione dell'APE comporta l'applicazione di sanzioni in alcuni casi piuttosto salate.
  • in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioni importanti”, il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore a €. 18.000,00. In questi casi il document è necessario anche per il rilascio del certificato di agibilità.
  • in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore ad €. 18.000,00.
  • in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 300,00 e non superiore ad €. 1.800,00.
  • in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 3.000,00 (la sanzione, in questo caso colpisce il responsabile dell’annuncio, ovvero il proprietario se lo stesso ha provveduto in proprio a pubblicizzare l’offerta di vendita ovvero il mediatore, se a lui è stata affidata la trattativa).