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La Commissione Interpelli, istituita in base all’art. 12 del D.lgs. 81/08, ha pubblicato l’interpello Prot. n. 9737 del 12/05/2016  in risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008, presentato dalla  Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).

In particolare la Federcoordinatori ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”, ovvero per:
  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (a titolo esemplificativo: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, condizioni di movimentazione dei vari materiali, sicurezza e la salute dei lavoratori, la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose, la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi, l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento, ….) ;
  • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
L’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

La Commissione nel fornire le proprie indicazioni, ha evidenziato che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.

Pertanto la Commissione ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

L’interpello è consultabile al Link:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%207-2016.pdf