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In questo articolo vogliamo ulteriormente approfondire le responsabilità del committente privato in edilizia, analizzando una delle numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia.
La sentenza 23171/2016 conferma il reato di omicidio colposo nei confronti del committente privato di un’opera edile.
Il caso riguarda la morte di un operaio (pensionato che prestava la propria opera occasionalmente per la ditta appaltatrice) per caduta dal secondo piano di un fabbricato in costruzione. Il cantiere era del tutto sprovvisto di qualsivoglia forma di protezione né erano allestite le opere provvisionali e le dotazioni di sicurezza normativamente previste, come caschi, cinture di sicurezza, ponteggi e protezioni per evitare le cadute dall'alto e garantire al lavoratore lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza. Dette violazioni erano collegate alla omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza che individuasse i pericoli esistenti per quello specifico tipo di lavorazione e le misure necessarie per farvi fronte.
Il committente è pertanto colpevole di non avere verificato, nelle varie fasi di lavorazione, l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice a svolgere quel tipo di lavorazione e per non avere attivato i poteri di inibizione dei lavori per mancanza di una corretta dotazione di uomini e mezzi, a causa delle carenze riscontrabili in cantiere. Tale verifica va eseguita anche ai cantieri, come quello oggetto di esame, così detti “sotto soglia” in cui è impegnata una sola ditta appaltatrice e che non hanno obbligo di nomina del coordinatore per l’esecuzione.
Il fatto che la committenza non fosse “qualificata” (il committente privato è un qualsiasi cittadino) ha portato il giudice a fare il punto sulla evoluzione normativa relative alla responsabilità del committente privato di opere edilizie.
La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96, con il quale si è data attuazione alla direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In precedenza in caso di appalto, quindi, l'osservanza delle norme antinfortunistiche incombeva all'imprenditore, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti vi operano.  Dal d.lvo. 494/96 in avanti il committente è figura espressamente contemplata dalla normativa di settore, come tale fonte di obblighi di controllo e di intervento, diversamente declinati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere.
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e, a tal fine, gli è consentito designare un responsabile dei lavori che può essere incaricato dal committente, ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Egli è, pertanto, esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, ma non anche nel caso in cui abbia omesso di attivarsi per prevenire un generico rischio di caduta, immediatamente percepibile.
Il committente, quale quello che, come nel caso di specie, affidi i lavori ad un’unica impresa, concorre, in definitiva, unitamente alle altre figure di garanti legalmente individuati, ognuno con precisi doveri, differentemente specificati dal legislatore, alla gestione del rischio connesso alla realizzazione di un'opera che ha specifiche caratteristiche ed è a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore e, pertanto titolare di poteri di inibizione, la mancata attivazione dei quali, nel caso di specie, ha consentito la prosecuzione dei lavori in totale difformità alle norme più elementari poste a presidio dell'incolumità dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell'opera stessa, ponendosi in rapporto di causa-effetto con il decesso dell'operaio.
Alla luce di queste sentenze, è sempre più indispensabile per il committente privato rivolgersi a tecnici qualificati che gli garantiscano l’applicazione della normativa sulla sicurezza cantieri in vigore e che svolgano i necessari controlli sull’idoneità delle imprese al fine di evitare in primis l’accadimento di eventi spiacevoli ai lavoratori e quindi di tutelare se stesso.