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D.Lgs- 50/2016 art. 97 comma 5
La stazione appaltante può escludere l’offerta anche nel caso in cui gli oneri della sicurezza, ovvero i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esempio la quota delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione dei lavoratori su rischi specifici e alcuni DPI particolari),  risultano essere incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Va chiarito che gli oneri della sicurezza trattati da questo articolo sono importi aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza che devono essere indicati nel PSC Piano Sicurezza e Coordinamento che sono invece descritti nell’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e smi.
Saranno quindi gli oneri della sicurezza a venire sottoposti dalla Stazione Appaltante a verifica di congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori nell’ambito del procedimento di verifica.