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Il CSE è responsabile anche se non è stato avvisato dell’inizio dei lavori da parte dell’impresa esecutrice
Una sentenza della Corte di Cassazione, n. 4987 del 08/02/2016, stabilisce che il CSE non è sollevato dalle sue responsabilità su eventuali infortuni anche se l’impresa esecutrice non lo ha avvisato dell’inizio dei lavori,  se questi erano previsti nella programmazione del cantiere.
Il caso tratta la morte a seguito di caduta dall’alto durante i lavori di posa illuminazione in una galleria. I rischi di cadute dall’alto collegati al fatto di operare all’interno di una galleria erano stati preventivati, anche se in quel momento non era stato ancora stabilito l'inizio dei lavori sulla soletta della galleria per installare l'illuminazione.
E’ pur vero che il ruolo del CSE non presuppone la continua presenza in cantiere e il controllo sulle contingenti lavorazioni.
La responsabilità del CSE sarebbe riconducibile alle sue inadempienze in tema di controlli, adeguamento dei piani e coordinamento, benché il rischio di caduta dall'alto fosse già stato individuato e fosse programmata l'attività di posa in opera degli impianti di illuminazione della galleria.
L'attività nel corso della quale è avvenuto il decesso non può essere considerata estemporanea e conoscibile soltanto grazie alla costante presenza del cantiere, ma era prevedibile e programmata, a nulla rilevando che essa fosse stata intrapresa da poco tempo.
I giudici inquadrano correttamente il ruolo e le mansioni del CSE. Egli era il coordinatore per l’esecuzione, in quanto tale collaboratore del committente ed aveva una funzione di vigilanza "alta", da non confondersi con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente e il preposto.
Il CSE ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.
In quanto tale egli aveva varie possibilità di intervento formale:
1. la contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazione dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento;
2. la segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate;
3. in ultima analisi, in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato, la possibilità di imporre l'immediata sospensione dei lavori.
Quindi non viene messa in dubbio la marcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici e il ruolo di alta vigilanza, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Tuttavia si è rilevato che tali compiti di alta vigilanza non sono stati osservati dal CSE.
In realtà, in ragione della natura delle lavorazioni di cui ci si occupa (l'installazione dell'impianto di illuminazione sulla volta di una galleria), evidentemente di non poco conto, quanto ad utilizzo di materiali e predisposizione di mezzi, e al di là di una formale comunicazione, il loro inizio non poteva passare inosservato anche a chi, come il CSE rispetto a quelle lavorazioni aveva da svolgere un tipo di vigilanza "alta". 
Non essersi accorti, da parte del CSE, dell'inizio dei lavori, rende evidente che la vigilanza risultava in essere solo sulla carta, attraverso atti formali, ma non anche in concreto. Il che non vuol dire pretendere la presenza costante sul cantiere da parte del CSE.
Viene quindi chiarito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
In tema di infortuni sul lavoro, dunque, le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'Incolumità dei lavoratori.
Sulla base di questi principi la Corte rileva non solo che i lavori erano preventivati, ma, soprattutto,  che il coordinamento, l'adeguamento del POS e le verifiche previsti dalla legge, per essere realmente efficaci, devono precedere l'inizio dei lavori cui si riferiscono.
La Corte ribadisce, infatti, che quella in esame non era un'attività estemporanea e imprevedibile, inscrivendosi nell'ambito dei rischi da cadute dall'alto, preventivati anche in relazione alla necessità di operare all'Interno delle gallerie.
Tali circostanze, quindi, erano note sia al committente che al coordinatore per la sicurezza, che si sarebbe dovuto attivare preventivamente, proprio per la necessità di coordinare una molteplicità di interventi. Infatti la notizia dell’inizio dei lavori di posa dell’illuminazione sulla volta della galleria, avrebbe segnato il ritardo degli adempimenti inerenti alla sicurezza che, di norma, devono essere preventivi rispetto all'inizio delle attività pericolose.
Viene quindi affermato in sentenza il convincimento che, nel caso in esame, non sia ravvisabile un fatto imprevedibile ed estemporaneo, rispetto alle attività di lavoro insite nella commessa affidata.
La condotta alternativa lecita, dunque, era possibile: vigilare in attesa che venissero apprestate le misure di tutela antinfortunistica previste dal POS e impedire che partissero quegli specifici lavori prima che lo fossero. E se nel frattempo fossero partiti, imporne la sospensione.