L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 02 marzo 2016, fornisce una serie di importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili.
Sostituzione caldaia e bonus mobili
La detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute è ammessa anche per le spese sostenute per la sostituzione della caldaia.
Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”
La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso alle detrazioni essendo in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.
Spese per sostituzione sanitari
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è finalizzato a chiarire l’errata pubblicità su presunte agevolazioni dichiarate da media e imprese installatrici.
L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia è stato qualificato dal Ministero come intervento di manutenzione ordinaria in quanto intervento edilizio “che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici”.
Nonostante l’intervento possa ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”, essendo qualificato come intervento di manutenzione ordinaria non ha diritto ad alcuna agevolazione.
L’intervento è invece soggetto ad agevolazione se la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta, come nel caso, ad esempio, del totale rifacimento degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
Il Condominio mimino è quello definito dalla riforma del condominio che conta un massimo di otto appartamenti e che pertanto non ha obbligo di nominare l’amministratore né di avere un codice fiscale.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Bonifico che deve essere appositamente fatto presso banca o ufficio postale in modo tale da permettere alle banche e a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, deve produrre una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR è cumulabile con la detrazione di cui all’art. 16-bis del medesimo TUIR.
Il riferimento normativo contenuto nell’art. 15 in questione risulta, pertanto, lo stesso previsto dal comma 6 dell’art 16-bis del TUIR secondo cui la detrazione delle spese per interventi di recupero è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
Acquisto immobili da locare - deducibilità costo d’acquisto
La deduzione del 20 per cento prevista per gli acquisti o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, “effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017”, è soggetta ad un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro. Tale importo costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, ed è riferibile alla/e abitazione/i acquistate da un singolo contribuente.
Acquisto immobili da locare - deducibilità interessi passivi
Per riconoscere la deduzione del 20 per cento degli interessi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto degli immobili destinati alla locazione si conferma che il contribuente, ai fini del riscontro della effettività della spesa, deve presentare le quietanze di pagamento degli interessi passivi e non il piano di ammortamento rilasciato dalla banca.
Acquisto immobili da locare – limite di deducibilità degli interessi passivi
E’ riconosciuta un’ulteriore deduzione del 20 per cento degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle abitazioni da concedere in locazione. Tale beneficio è limitato alla quota degli interessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro.
Acquisto immobili da locare – durata del contratto di locazione
In presenza di un contratto di locazione a canone concordato, di durata “anni sei più due”, è possibile fruire, per l’anno 2015, della deduzione dal reddito complessivo del 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile. Tale contesto rispetta la condizione che “l’unità immobiliare ... sia destinata ... alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo”.
Rimane ferma la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l’unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno.